Internazionale

L’attività lucrativa transfrontaliera è parte integrante della realtà  professionale in Europa come nel resto del mondo.

Distacco

I lavoratori inviati in un altro Paese dal loro datore di lavoro per un incarico temporaneo restano assoggettati alla legislazione in materia di sicurezza sociale del Paese di origine se vengono soddisfatte determinate condizioni.


Distacco di lavoratori in uno Stato UE

Per periodi di distacco non superiori ai 24 mesi, il datore di lavoro od il lavoratore indipendente presenta una Richiesta di rilascio di un certificato di distacco alla cassa di compensazione AVS competente. Se le condizioni per il distacco sono adempiute, la cassa di compensazione rilascia un'attestazione A1 al datore di lavoro od al lavoratore indipendente. Il datore di lavoro la consegna al lavoratore distaccato.

Distacco nei Paesi AELS

L'Accordo AELS riveduto del 21 giugno 2001 estende ai cittadini della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE. L'Accordo si basa sulle disposizioni di coordinamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 (simile a una convenzione in materia di sicurezza sociale) e (CE) n. 987/2009 (disposizioni d'applicazione). In vigore dal 1° gennaio 2016, l'Accordo prevede alcune eccezioni per quanto riguarda i rapporti tra la Svizzera e il Liechtenstein.

Distacco in uno Stato non contraente

I dipendenti distaccati in uno Stato non contraente possono restare affiliati all'assicurazione sociale obbligatoria a condizione di essere stati assicurati all'AVS per almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima del distacco. Anche il coniuge senza attività lucrativa può rimanere assicurato presso l’assicurazione obbligatoria.

ALPS (APPLICABLE LEGISLATION PLATFORM SWITZERLAND)

ALPS è un'applicazione web che consente alle imprese, ai lavoratori autonomi, alle Casse di com-pensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di trattare le richieste di espatrio (distac-co di breve e lunga durata, proroga di distacco e continuazione delle assicurazioni) per gli Stati contraenti e gli Stati membri dell'UE e dell'AELS. I casi relativi ad una continuazione di assicurazi-one per gli Stati non contraenti, nonché i casi di pluriattività all'interno degli Stati membri dell'UE o dell'AELS con assoggettamento in Svizzera, possono inoltre essere trattati su una piattaforma elettronica comune.


Lo scambio dei dati su supporto cartaceo fra le imprese e la Cassa di compensazione o l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, utilizzato finora sarà interamente rimpiazzato da ALPS. Con effetto dal 1°gennaio 2018, le domande inoltrate per posta non saranno più accettate.


Non avete ancora accesso ad ALPS? Mettetevi in contatto con noi al seguente indirizzo: vr@consimo.ch e vi faremo pervenire la documentazione per la registrazione.


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