Rendita d'invalidità (AI)
Cos'è la rendita d'invalidità?
La rendita dell'assicurazione invalidità è una prestazione versata dallo Stato alle persone che per un danno alla salute non possono esercitare del tutto l'attività lucrativa o le mansioni consuete e che presentano un grado d'invalidità pari almeno al 40 %.
Quali sono i presupposti per ottenere una rendita d'invalidità?
Possono richiedere una rendita d'invalidità le persone che risiedono in Svizzera o che vi svolgono un'attività lucrativa e che sono obbligatoriamente assicurate all'assicurazione invalidità.
La rendita viene concessa solo dopo aver valutato la possibilità di eventuali provvedimenti d'integrazione. Il grado d'invalidità determina l'importo della rendita cui la persona assicurata ha diritto. L'importo varia in funzione del grado d’invalidità:
Grado d'invalidità | Frazione della rendita intera |
almeno 40 % | un quarto di rendita |
almeno 50 % |
mezza rendita |
almeno 60 % | tre quarti di rendita |
almeno 70 % |
rendita intera |
Il calcolo della rendita d'invalidità si basa sugli stessi principi di quello della rendita AVS.
Come si inoltra una richiesta di rendita d'invalidità?
Il modulo può essere richiesto presso l'Agenzia comunale AVS o l'ufficio AI del Cantone di domicilio o può anche essere scaricato da internet in formato pdf. Il modulo va inviato all'Uffici AI del Cantone di domicilio.
Quando vengono pagate le pensioni?
Le date di pagamento delle rendite AVS/AI si trovano nel seguente foglio informativo.