Coronavirus

Ultime scadenze

Inizio febbraio 2022 il Consiglio federale ha soppresso quasi tutte le misure relative al Covid-19. Allo stesso tempo ha abbreviato il termine di richiesta per le indennità. Il termine è scaduto il 31 maggio 2022 per la maggior parte delle indennità per perdita di guadagno Corona. Dopo questa data non può essere richiesta più alcuna indennità in seguito a:

  • quarantena
  • cessazione della custodia dei figli da parte di terzi
  • divieto di manifestazioni
  • chiusura di strutture
  • diminuzione significativa della cifra d’affari
I termini di richiesta sono più lunghi in caso di perdita di guadagno in seguito a:

  • appartenenza al gruppo di persone particolarmente vulnerabili
    (fino al 30 giugno 2022)
  • diminuzione significativa della cifra d’affari nel settore delle manifestazioni (fino al 30 settembre 2022)

Ultime scadenze

Indennità di perdita di guadagno

Il Consiglio federale ha introdotto indennità specifiche per chi subisce una perdita di guadagno dovuta alle misure adottate per lottare contro la diffusione del coronavirus. Qui trovate tutte le informazioni rilevanti in merito.

Importante:

  • Queste informazioni concernono allo stesso modo i clienti della Cassa di compensazione 66 SSIC e della Cassa di compensazione 117 swisstempcomp.
  • L’indennità non è versata automaticamente, ma dev’essere richiesta con il modulo 318.755 - Richiesta per l'indennità di perdita di guadagno Corona in caso di quarantena e cessazione della custodia dei figli da parte di terzi o il modulo 318.756 - Richiesta per l’indennità di perdita di guadagno Corona.
  • Le prestazioni sono pagate a posteriori mensilmente.

Lavoratori indipendenti

  • Lavoratori indipendenti che hanno dovuto interrompere l’attività lucrativa.
  • Genitori con figli di età inferiore a 12 anni che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita.
  • Persone che hanno dovuto interrompere l’attività lucrativa perché sono state messe in quarantena su ordine di un medico.

Lavoratori dipendenti

  • Genitori di figli di età inferiore a 12 anni che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita
  • Persone che hanno dovuto interrompere l’attività lucrativa perché sono state messe in quarantena su ordine di un medico.

Datori di lavoro

  • Datori di lavoro i cui dipendenti hanno dovuto interrompere l’attività lavorativa per accudire i figli di età inferiore a 12 anni dato che la custodia da parte di terzi non è più garantita.
  • Datori di lavoro i cui dipendenti hanno dovuto interrompere l’attività lavorativa perché sono stati messi in quarantena su ordine di un medico.

Richiesta di indennità di perdita di guadagno a causa del coronavirus

Siete pregati di compilare il  e di trasmettercelo come
PDF-Documento a 
eomse.apgam@consimo.ch

Misure legate al pagamento dei contributi

In considerazione dell’emergenza coronavirus (COVID-19) e delle sue ripercussioni sull'economia, il Consiglio federale ha adottato diverse misure anche nel settore della riscossione dei contributi, della fatturazione e della contabilità finanziaria:

  1. Venerdì 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso di sospendere per 6 mesi gli interessi di mora per le dilazioni di pagamento concesse ai sensi dell’articolo 34b OAVS per far fronte alla crisi. La misura è in vigore da lunedì 23 marzo 2020.  Il sistema delle assicurazioni sociali prevede unicamente una dilazione di pagamento sotto forma di pagamento rateale (art. 34b OAVS). L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali non prevede una dilazione dei termini di pagamento. 
  2. Oltre alla misura summenzionata, da lunedì 23 marzo fino a nuovo avviso verrà azzerato il tasso di mora per tutti i crediti contributivi. Lo scopo principale di questa misura è di alleggerire l’onere amministrativo per i soggetti sottoposti all’obbligo contributivo e l’onere per le casse di compensazione AVS in vista dell’aumento prevedibile della mole di lavoro nelle prossime settimane. Vi informeremo a tempo debito in merito alla durata di questa misura d’emergenza. 
  3. Da subito e fino alla fine di giugno 2020, non verranno mandati solleciti per mancato pagamento dei contributi. 
  4. Le procedure di esecuzione sono state sospese in tutta la Svizzera dal 19 marzo al 19 aprile. Pertanto, per il momento non è possibile avviare nuove procedure di esecuzione e quelle in corso sono sospese.

Hotline sul tema

Per la Cassa di compensazione 66 SSIC: 044 258 82 22

Per la Cass die compensazione 117 swisstempcomp: 044 258 84 75


Per consultare la nostra hotline:

Comporre il numero > Scegliere la lingua > Selezionare "3" per la perdita di guadagno

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